Con la presente vi segnalo che stanno pervenendo ad alcuni utenti del Servizio Acquedotto del Comune di Carinola, alcuni avvisi Bonari di pagamento inviati da Equitalia, per consumi di acqua mai effettuati. La stima dei consumi per gli anni 2011, 2012 e 2013 per alcuni utenti, molti peraltro non residenti, è stata fatta sulla base di valutazioni forfettarie, pur essendo accessibili in molti casi i contatori pere rilevarne la lettura ed esistendo in molti casi la lettura rilevata di gran lunga inferiore alla stima effettuata.
Per cui ci sono persone (tra cui anche molti anziani) che hanno ricevuto avvisi di pagamento per consumi pari al doppio di quello ad oggi (2015) effettuati.
Molti di questi utenti sono costretti a recarsi in Comune per far rettificare la richiesta di pagamento, ma sono invitati a presentare una richiesta al Protocollo senza la certezza dei tempi in cui le bollette saranno riemesse e soprattutto senza la certezza che il Comune richieda ad Equitalia la sospensione dell’emissione delle Cartelle Esattoriali conseguenti all’avviso bonario con emissione veloce di uno Sgravio Parziale. E’ una cosa gravissima perché Equitalia interpellata ha dichiarato che per non procedere con l’emissione delle cartelle esattoriali, il Comune deve emettere subito uno Sgravio Parziale per il cittadino sulla base delle letture reali comunicate e della documentazione presentata, e l’utente con questo sgravio dovrebbe recarsi presso Equitalia stessa per bloccare l’avviso di pagamento errato e pagare quanto invece dovuto; ma questo il Comune non lo sta facendo e sta solo accettando i ricorsi che non si saprà se e quando saranno esaminati.
E’ molto probabile quindi che molti di questi utenti si ritroveranno fra un anno o due con una Cartella di Pagamento illegittima, maggiorata dai costi e dalle sanzioni, e saranno costretti a far ricorso, con ulteriore dispendio di Costi e Tempo oltre ad avere per tutto questo tempo una situazione debitoria in itinere con Equitalia. Tutto questo per una inefficienza dell’Amministrazione Comunale, che dovrebbe invece per la "legge sull'autotutela" (ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92, dell'Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97) riparare tempestivamente ai propri errori palesi.